Regolamento dello Stadio Ten. Domenico Rizzo

L’A.S.D. Sant'Onofrio Calcio informa che per posizionare uno striscione, accedere con tamburo ad una sola battuta e/o megafono o per realizzare una coreografia allo Stadio “Ten. D. Rizzo” è necessario essere in possesso di un’autorizzazione della Società. Tale autorizzazione deve essere richiesta all'indirizzo email segreteria@stadiorizzo.it, entro 7 giorni lavorativi antecedenti l’evento. La richiesta deve essere corredata con i dati dell’utilizzatore e copia del documento.
L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal “regolamento d’uso”.
L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il seguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO).

1. Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
  1. Il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club;
  2. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
  3. Il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio;
  4. L’accesso attraverso automezzi nelle aree di sosta e di parcheggio individuate è regolato da titoli (c.d. pass auto) specificatamente autorizzati;
  5. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l’evento su autorizzazione delle competenti autorità;
  6. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.

2. All'interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna È VIETATO:
  1. Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
  2. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
  3. Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
  4. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
  5. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
  6. Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
  7. Introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;
  8. Introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell’evento;
  9. Introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori;
  10. Introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni;
  11. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
  12. Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
  13. Introdurre e vendere all'interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica;
  14. Introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni;
  15. Introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli addetti ai servizi;
  16. Introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dalla società; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
  17. Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate;
  18. Accedere e trattenersi all'interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si rammenta che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa in quanto violazione del presente regolamento, possono anche integrare anche fattispecie di reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.

Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati dal titolare dell’impianto secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005.
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge.
(Ex art. 19-ter, comma 3, lett. c. del decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996, come mod. dal decreto del Ministero dell’Interno 6 giugno 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996, recante ”Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed ex art. 4. comma 2 del decreto del Ministero dell’Interno 6 giugno 2005 recante “Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a 10.000 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio”, D. Lgs. n. 8 dell’8 febbraio 2007, decreto del Ministero dell’Interno dell’8 agosto 2007, Determinazione n. 14/2010 del 17 marzo 2010.)

Approvato in data 01/10/2018



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